REI o reddito di cittadinanza, quale conviene? Le valutazioni da fare entro il 28 febbraio
REI o reddito di cittadinanza? La domanda per reddito di inclusione potrà essere presentata entro la scadenza del 28 febbraio 2019 e sono in tanti a chiedersi se conviene il passaggio al RdC o meno. Tra le valutazioni vi sono i requisiti e gli obblighi previsti.
Sarà una vera e propria staffetta quella tra carta REI e reddito di cittadinanza. Per il reddito di inclusione si potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2019 mentre per il RdC il tutto dovrebbe partire dal 6 marzo.
Per chi già percepisce il reddito di inclusione la domanda del momento è: conviene passare al reddito di cittadinanza o meno? Una valutazione complessiva è necessaria per capire cosa cambia in merito a requisiti ed obblighi.
A fornire alcune importanti indicazioni in merito è stato l’INPS, con un post pubblicato sulla pagina Facebook dedicata alle prestazioni sociali in favore delle famiglie.
Per i titolari di Carta REI il passaggio al reddito di cittadinanza non sarà automatico e anche chi già oggi percepisce il reddito di inclusione dovrà presentare obbligatoriamente domanda a partire dal 6 marzo.
Non ci sarà fretta, perché il REI verrà erogato fino alla data di naturale scadenza ed in base ai mesi di erogazione riconosciuti.
Quale delle due prestazioni conviene? Facciamo un confronto dei requisiti previsti e delle condizionalità delle due forme di sostegno alla povertà ad oggi vigenti.
REI o reddito di cittadinanza, quale conviene? Le valutazioni da fare entro il 28 febbraio
È fissata al 28 febbraio 2019 la scadenza per poter presentare domanda di REI e beneficiare del reddito di inclusione per le mensilità riconosciute dall’INPS.
Chi già oggi percepisce il beneficio e chi ne farà richiesta entro tale data continuerà a beneficiare dell’importo riconosciuto anche a seguito dell’entrata in vigore ufficiale del reddito di cittadinanza e fino alla naturale scadenza. Il passaggio al reddito di cittadinanza non sarà automatico e soprattutto non sarà immediato.
Le strade possibili sono due: continuare a percepire il REI o fare subito domanda per il reddito di cittadinanza, a partire dal 6 marzo 2019 così come previsto per la generalità dei contribuenti.
La domanda che i percettori del reddito di inclusione si pongono è se e a chi conviene passare al reddito di cittadinanza. Tra le due prestazioni sociali, ambedue finalizzate al contrasto alla povertà e all’inclusione lavorativa, vi sono notevoli differenze, a partire dai requisiti necessari e dagli obblighi previsti.
Requisiti per la carta REI, tra ISEE e obblighi
Per fare domanda di reddito di inclusione è necessario che il dichiarante e il proprio nucleo familiare non superi il limite di ISEE fissato a 6.000 euro, ma non solo.
È necessario essere cittadino italiano, o straniero in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e risiedere in Italia in via continuativa da almeno due anni.
Oltre all’ISEE, tra i parametri valutati per il riconoscimento della carta REI vi è l’ISRE, non superiore a 3.000 euro, nonché il valore del patrimonio immobiliare (non superiore a 20.000 euro) e del patrimonio mobiliare (non superiore a euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000).
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Pensioni, quanto costa riscattare la laurea: te lo dice l’Inps
È online il servizio Inps che ti svela il costo del riscatto della laurea; qui tutte le informazioni su come utilizzarlo al meglio.
Uno dei provvedimenti più importanti della riforma delle pensioni è stato il riscatto agevolato della laurea con il quale è stato abbassato notevolmente il costo per questa misura.
Rispetto al calcolo ordinario, infatti, con il riscatto agevolato c’è un costo fisso di circa 5.000€ per ogni anno di Università. Calcolare l’importo da pagare con il riscatto della laurea ordinario, invece, può essere più difficoltoso: a tal proposito, al fine di supportare gli utenti nei percorsi di orientamento tra le molteplici opzioni a disposizione, l’Inps ha realizzato un servizio con cui gli interessati possono scoprire qual è l’onere da pagare per il riscatto della laurea.
Un servizio molto utile perché – come anticipato – ci aiuta a farci un’idea di qual è il costo per riscattare la laurea in maniera ordinaria, sistema che generalmente è più conveniente (qui vi spieghiamo il perché) del metodo agevolato.
Pensioni: quanto costa riscattare la laurea
Per andare in pensione prima, aumentare il montante contributivo e incrementare il futuro assegno di pensione, potrebbe essere vantaggioso riscattare i periodi di Università che hanno portato al conseguimento della laurea.
A tal proposito, nell’area privata del sito dell’Inps era già disponibile uno strumento di simulazione del calcolo della laurea per gli utenti iscritti alla Gestione privata che intendessero riscattare un periodo di studi collocato interamente nel sistema contributivo, ovvero se successivo al 1° gennaio 1996.
Ricordiamo che in questo caso per il calcolo del riscatto per ogni anno di Università bisogna moltiplicare l’ultima retribuzione imponibile per l’aliquota IVS 33%; quindi più è bassa la retribuzione percepita dal lavoratore e più basso sarà l’onere da corrispondere. Ecco perché conviene riscattare la laurea il prima possibile, quando la retribuzione percepita è ancora piuttosto bassa.
Calcolare l’onere per il riscatto può risultare piuttosto complicato, ed è per questo che c’è il servizio Inps che facilita il tutto; servizio che adesso – come appena comunicato dall’Inps con il messaggio 1609/2019 – è stato esteso anche agli iscritti alle casse della Gestione pubblica, in direzione di una sempre maggiore integrazione con gli iscritti alla Gestione privata.
Come calcolare l’onere per il riscatto con il servizio Inps
Vediamo quindi come funziona il servizio Inps per il calcolo dell’onere del riscatto. Per trovarlo dovete seguire il seguente percorso:
Sito Inps > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto Laurea” > “Simulazione calcolo”.
Per utilizzare il servizio bisogna accedere al sito Inps utilizzando il PIN Inps dispositivo, o in alternativa lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) o il CNS(Carta Nazionale dei Servizi).
Come anticipato lo strumento di simulazione consente di effettuare il calcolo dell’onere di riscatto sulla base dei dati immessi e con riferimento all’anno corrente.
Prima di andare avanti è bene sottolineare che l’importo ottenuto ha una mera valenza orientativa e potrebbe anche discostarsi da quello effettivo che invece sarà comunicato all’interessato solo dopo la presentazione della domanda di riscatto.
Dopo aver effettuato l’accesso al servizio e aver indicato la gestione previdenziale l’utente dovrà immettere nel calcolatore i seguenti dati:
- anno di iscrizione all’Università;
- numero di rate in cui frazionare il pagamento (massimo 120);
- periodo o periodi da riscattare “dal…al” afferenti lo stesso anno solare.
Inoltre, per poter procedere al calcolo è necessario – ma solo per i periodi universitari che rientrano nel sistema contributivo visto che per il retributivo si utilizza il metodo della riserva matematica – bisogna inserire la retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi.
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Gazebo e pergolati. Niente più autorizzazioni Comunali per moltissimi lavori di edilizia, dal 22 aprile: l’elenco completo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo elenco completo dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, impiantistica che si possono effettuare in casa senza Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile.
Vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Per quanto riguarda le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Ecco la lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera: tra questi rientrano anche pannelli solari, condizionatori, cappotti termici, rifacimento dei bagni e degli impianti, ma anche la realizzazione di controsoffitti, il cambio degli infissi e l’installazione delle inferriate alle finestre.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.
GLI IMPIANTI
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
AREE PERTINENZIALI, GIARDINI, GAZEBO E PERGOLATI
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.
LE OPERE TEMPORANEE
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
ALTRI INTERVENTI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.
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730/2019 precompilato, incompleto per l’87% dei lettori di Informazione Fiscale
730/2019 precompilato, i dati sono incompleti nell’87% dei casi: i lettori di Informazione Fiscale rispondono a un sondaggio sulla completezza della dichiarazione dei redditi generata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate e disponibile dal 15 aprile 2019.
730/2019 precompilato, nell’87% dei casi mancano alcuni dati importanti o sono da integrare. È questo il risultato emerso dalle risposte dei lettori di Informazione Fiscale a un sondaggio sul grado di soddisfazione e di completezza delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, che il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 15 aprile 2019 elaborando i dati in suo possesso.
Dal 2 maggio e fino alla scadenza del 23 luglio è possibile modificare o integrare il modello nel caso di dati errati o incompleti. Stando alle risposte ricevute, i contribuenti avranno parecchio da lavorare sulle informazioni della precompilata.
Solo una piccola parte di lettori si ritiene soddisfatta e alcuni dimostrano una sfiducia nei confronti dei processi informatizzati, che prescinde dal risultato specifico del 2019.
730/2019 precompilato, incompleto nell’87% dei casi per i lettori di Informazione Fiscale
Nella prima settimana di vita della dichiarazione dei redditi precompilata del 2019, all’indirizzo della redazione di Informazione Fiscale sono arrivate diverse segnalazioni di dati mancanti o incompleti. Da qui nasce l’idea di un confronto diretto.
Per un’analisi accurata della situazione, abbiamo invitato i lettori a indicare, tramite un sondaggio ad hoc, il livello di completezza del modello 730/2019 precompilato.
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Modello 730: chi sono i familiari a carico?
Familiari a carico nel modello 730/2019: ecco i limiti ed i requisiti per essere considerati fiscalmente a carico del dichiarante e per fruire delle detrazioni Irpef e delle deduzioni dal reddito.
Chi sono i familiari a carico da indicare nel modello 730/2019?
Non solo i figli, la moglie o il marito, ma anche altri familiarinel rispetto dei limiti e requisitigenerali, possono essere considerati a carico del dichiarante.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi 2019) una delle prime richieste è stabilire chi sono i familiari a carico da indicare in relazione al contribuente dichiarante.
In linea di principio, sono considerati a carico del contribuente i familiari che non superano il reddito annuo di 2.840,51 euro. È questo uno dei limiti previsti e che riguarda sia i figli che il coniuge e gli altri familiari.
Capire cosa si intende per familiari a carico è di particolare importanza proprio perché in sede di dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare, per i soggetti definiti come fiscalmente a carico del dichiarante, di alcune detrazioni fiscali, non solo per i figli ma anche per la moglie, il marito e via di seguito.
Per la definizione di familiare a carico è di fondamentale importanza ricordare le novità in vigore dal 2019: la Legge di Bilancio 2018 ha portato a 4.000 euro il limite di reddito per essere considerati a carico per i figli maggiorenni di età non superiore ai 24 anni.
Le modifiche introdotte, tuttavia, saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, e quindi troveranno applicazione in dichiarazione dei redditi 2020.
Si considerano familiari a carico del contribuente:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli indipendentemente dall’età e compresi figli adottivi, affidato o naturali riconosciuti;
- altri familiari.
Come si è avuto modo di specificare già in precedenza, requisito fondamentale per beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico nel modello 730 e che questi non superino il reddito annuo di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Le modifiche introdotte, tuttavia, saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, e quindi troveranno applicazione in dichiarazione dei redditi 2020.
Ad oggi quindi non cambiano le regole e le istruzioni per la compilazione del modello 730/2019 e del modello Redditi 2019.
Tra i familiari a carico e nello specifico a titolo di coniuge, a partire dal 2017 sono inclusi anche i partner dello stesso sesso uniti con il rito dell’unione civile: si tratta di uno degli effetti a livello fiscale introdotti con la Legge Cirinnà, che la stessa Agenzia delle Entrate ha specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730.
Come si calcolano le detrazioni per i familiari a carico e, oltre a coniuge e figli, quali sono gli altri familiari che si considerano fiscalmente a carico del contribuente?
Di seguito l’elenco, i limiti di reddito annuo e come effettuare il calcolo delle detrazioni previste.
Chi sono i familiari a carico
Si considerano familiari a carico del contribuente:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli indipendentemente dall’età e compresi figli adottivi, affidato o naturali riconosciuti;
- altri familiari.
Come si è avuto modo di specificare già in precedenza, requisito fondamentale per beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico nel modello 730 e che questi non superino il reddito annuo di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
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Bonus Sud 2019, decreto ANPAL: incentivi solo per le assunzioni dal 1° maggio
Bonus Sud solo per le assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019: è il decreto ANPAL che sblocca l’incentivo ad annunciare la brutta sorpresa per i datori di lavoro. Nessuno sgravio per i contratti stipulati dal 1° gennaio al 30 aprile.
Bonus Sud solo per le assunzionieffettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019.
Destinatari dell’incentivo per favorire l’occupazione sono i datori di lavoro privati che effettuano nuove assunzioni nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 di soggetti disoccupati con le seguenti caratteristiche:
- di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
- con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
I lavoratori assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro nei sei mesi che precedono la nuova assunzione.
Bonus Sud solo per le assunzionieffettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019.
La pubblicazione dell’atteso decreto ANPAL riserva una brutta sorpresa ai tanti datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile: non spetta, per questi contratti, l’incentivo per favorire l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Il bonus disciplinato dal decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019 è l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per l’anno in corso e per il 2020.
Lo sgravio contributivo fino ad 8.060 euro annui è riconosciuto in favore delle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato giovaniche non abbiano compiuto 35 anni d’età, ovvero soggetti disoccupati di almeno 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Al decreto ANPAL dovrà seguire la circolare INPS con le regole operative per la fruizione del bonus. Per il momento, salvo ulteriori sviluppi, l’incentivo per favorire le nuove assunzioni nelle Regioni del Sud non si applica ai datori di lavoro che hanno stipulato nuovi contratti dal 1° gennaio alla fine di aprile.
Bonus Sud 2019, ecco il decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile
È l’articolo 2 del decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019 a stabilire i requisitiper l’accesso al bonus Sud.
Destinatari dell’incentivo per favorire l’occupazione sono i datori di lavoro privati che effettuano nuove assunzioni nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 di soggetti disoccupati con le seguenti caratteristiche:
- di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
- con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
I lavoratori assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro nei sei mesi che precedono la nuova assunzione.
Bonus Sud, sgravio di 12 mesi e fino ad 8.060 euro
Bonus Sud solo per i contratti dal 1° maggio al 31 dicembre 2019
Per poter beneficiare del bonus Sud, i datori di lavoro dovranno stipulare nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra le seguenti tipologie di contratto:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo spetta anche nel caso di contratto di lavoro part-time, così come in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato. Rientra nel perimetro dei rapporti incentivati anche l’assunzione del socio lavoro di cooperativa, mentre sono esplicitamente escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale ed intermittente.
Il decreto ANPAL tuttavia fissa un limite importante e soprattutto inatteso: l’incentivo parte dalle assunzioni effettuate dal 1° maggio in poi. L’esclusione dalla possibilità di beneficiare dello sgravio di tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 ha lasciato a dir poco sorpresi imprese ed intermediari.
Oltre al danno di aver dovuto attendere mesi prima che l’incentivo fosse sbloccato, anche la beffa.
La ragione di una limitazione così penalizzante e che appare immotivata non si trova neppure nella norma citata tra i riferimenti normativi contenuti nel decreto direttoriale dell’ANPAL, ovvero l’articolo 1, comma 247 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha sostanzialmente prorogato il bonus Sud già introdotto dalla precedente Manovra, stanziando un importo pari a 500 milioni per 2019 e 2020.
Bonus Sud, sgravio di 12 mesi e fino ad 8.060 euro
Lo sgravio contributivo di 12 mesi spetta qualora la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Non conta la residenza del lavoratore mentre, specifica il decreto ANPAL, nel caso di spostamento della sede di lavoro fuori da una delle Regioni di cui sopra, lo sgravio contributivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
In merito all’importo dell’incentivo, lo sgravio riconosciuto ai datori di lavoroè pari alla contribuzione previdenziale a proprio carico, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto e l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Bonus Sud solo per i contratti dal 1° maggio al 31 dicembre 2019
Per poter beneficiare del bonus Sud, i datori di lavoro dovranno stipulare nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra le seguenti tipologie di contratto:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo spetta anche nel caso di contratto di lavoro part-time, così come in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato. Rientra nel perimetro dei rapporti incentivati anche l’assunzione del socio lavoro di cooperativa, mentre sono esplicitamente escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale ed intermittente.
Il decreto ANPAL tuttavia fissa un limite importante e soprattutto inatteso: l’incentivo parte dalle assunzioni effettuate dal 1° maggio in poi. L’esclusione dalla possibilità di beneficiare dello sgravio di tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 ha lasciato a dir poco sorpresi imprese ed intermediari.
Oltre al danno di aver dovuto attendere mesi prima che l’incentivo fosse sbloccato, anche la beffa.
La ragione di una limitazione così penalizzante e che appare immotivata non si trova neppure nella norma citata tra i riferimenti normativi contenuti nel decreto direttoriale dell’ANPAL, ovvero l’articolo 1, comma 247 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha sostanzialmente prorogato il bonus Sud già introdotto dalla precedente Manovra, stanziando un importo pari a 500 milioni per 2019 e 2020.
- Published in Fisco, Giovani, Imprenditoria
Collaboratore domestico: mansioni e retribuzione
Collaboratore domestico: ecco le mansioni e la retribuzione spettante in base al livello di inquadramento contrattuale di colf, badanti così come baby sitter ed altri lavoratori in ambito familiare.
Il collaboratore domestico può rivestire diverse qualifichericomprese in livelli differenti dalla “A” alla “D” a seconda delle mansioni da svolgere, tenendo presente che appartiene ai livelli “Super” il personale dedicato all’assistenza delle persone.
Il livello di inquadramento condiziona anche la retribuzionericonosciuta, in base alle tabelle aggiornate annualmente dal Ministero del Lavoro.
Partiamo quindi da quelli che sono i livelli che bisognerà considerare in sede di stipula del contratto.
- Collaboratore domestico Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici quali: colf generico sprovvisto di esperienza professionale o comunque con esperienza non superiore a 12 mesi da inquadrarsi nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale al compimento dei 12 mesi di anzianità, addetto alle pulizie della casa, addetto alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alle aree verdi, operaio comune di fatica. - Collaboratore domestico Livello A Super
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla compagnia e le baby sitter. - Collaboratore domestico Livello B
Appartengono a questo livello i seguenti profili: collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stiratura, cameriere, giardiniere, autista, addetto al riassetto camere e prima colazione per ospiti del datore di lavoro, operaio qualificato. - Collaboratore domestico Livello B super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono le mansioni di assistente a persone autosufficienti di anziani o bambini in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. - Collaboratore domestico Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che operano con totale autonomia come ad esempio il cuoco. - Collaboratore domestico Livello C Super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che operano con totale autonomia e responsabilità a fianco di un soggetto non autosufficiente quali: assistente a persone non autosufficienti (personale non formato). Si considera soggetto non autosufficiente colui che non è in grado di svolgere le primarie attività relative alla cura della propria persona. - Collaboratore domestico Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità e autonomia decisionale quali: amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere e istitutore. - Collaboratore domestico Livello D Super
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, con esperienza, affiancano persone non autosufficienti con il profilo di assistente a persone non autosufficienti (personale formato) e/o direttore di casa che coordina le esigenze connesse all’andamento della casa.
Collaboratore domestico: periodo di prova
In riferimento a tutti i livelli è possibile prevedere un periodo di prova durante il quale il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ambo le parti senza obbligo di preavviso. I termini sono così stabiliti:
- 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super;
- 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati nei livelli da A a C.
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Regime forfettario e cause ostative: ok all’accesso nel 2019, esclusione dal 2020
Regime forfettario: accesso libero nel 2019, una pioggia di risposte agli interpelli pubblicate il 23 aprile dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cause ostative, che danno vita all’esclusione, ma solo dal 2020.
Regime forfettario: nel 2019l’accesso è libero, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse. Prevista l’esclusione dal 2020 per chi non provvede a mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Il regime forfettario, che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ha subito una rivoluzione con la Legge di Bilancio 2019.
Tra le principali novità, il limite dei ricavi per l’accesso è passato dai 25.000, e fino ai 50.000 in base all’attività svolta, a 65.000 euro per tutti e la causa ostativa sul controllo delle società è diventata più rigida: se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.
Se nel primo caso il ventaglio si è allargato, nel secondo si è ristretto. Il nuovo assetto ha fatto discutere parecchio e ha generato anche una serie di dubbi interpretativi su accesso ed esclusione, che non sono ancora risolti del tutto.
Per questo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti sul tema analizzando caso per caso quando operano le cause ostative e stabilendo i tempi per mettersi in regola, entro la fine del 2019.
Le risposte agli interpelli del 23 aprile 2019, dalla numero 114 alla 127, riguardano casi particolari di specifiche categorie professionali.
Regime forfettario: nel 2019l’accesso è libero, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse. Prevista l’esclusione dal 2020 per chi non provvede a mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Nei primi giorni di vita del nuovo regime forfettario, l’Agenzia dell’Entrate aveva adottato una linea dura, stabilendo che l’accesso era possibile solo per chi aveva operato una cessione di quote societarie che avrebbero potuto precludere l’ingresso entro il 31 dicembre 2018. Un paradosso dal momento che la Manovra è stata approvata il 30 dicembre.
Dopo alcuni mesi l’Agenzia è tornata sui suoi passi con un atteggiamento di maggiore apertura: la circolare numero 9/E ha chiarito che nel 2019 l’accesso è libero.
Nella parte del documento che analizza il vincolo del controllo si legge che, anche se il contribuente è in una condizione che fa scattare la causa ostativa, “lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.
Con la pioggia di interpelli pubblicati il 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti e ha ribadito la posizione assunta con la circolare numero 9/E non solo sul controllo societario ma anche su altre condizioni che causano l’esclusione.
Il regime forfettario, che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ha subito una rivoluzione con la Legge di Bilancio 2019.
Tra le principali novità, il limite dei ricavi per l’accesso è passato dai 25.000, e fino ai 50.000 in base all’attività svolta, a 65.000 euro per tutti e la causa ostativa sul controllo delle società è diventata più rigida: se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.
Se nel primo caso il ventaglio si è allargato, nel secondo si è ristretto. Il nuovo assetto ha fatto discutere parecchio e ha generato anche una serie di dubbi interpretativi su accesso ed esclusione, che non sono ancora risolti del tutto.
Per questo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti sul tema analizzando caso per caso quando operano le cause ostative e stabilendo i tempi per mettersi in regola, entro la fine del 2019.
Le risposte agli interpelli del 23 aprile 2019, dalla numero 114 alla 127, riguardano casi particolari di specifiche categorie professionali.
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Pensioni: pace contributiva, quando conviene?
La pace contributiva è una delle novità più importanti tra quelle introdotte con la riforma delle pensione: ma in quali casi conviene farvi ricorso? Facciamo chiarezza.
La pace contributiva è una delle novità più importanti di questo 2019; ma è davvero così conveniente come si crede? In molti casi sì, come vi spiegheremo nel dettaglio nel prosieguo dell’articolo.
La riforma delle pensioni attuata con il decreto 4/2019 non sarà ricordata solo per Quota 100; sono state introdotte, infatti, anche delle misure che aiutano il cittadino a maturare più contributi per la pensione, come il riscatto della laurea agevolato e la pace contributiva, due misure simili ma differenti tra di loro che non devono essere confuse.
La pace contributiva è la misura che permette di riscattare ai fini pensionistici i periodi non lavorati, purché compresi in due periodi lavorativi, per un massimo di cinque anni. L’onere da pagare – a differenza del riscatto della laurea agevolato per il quale è previsto un contributo fisso – varia a seconda dell’ultima retribuzione percepita dall’interessato; così come il riscatto della laurea ordinario, infatti, si prende come riferimento l’ultima retribuzione annua e la si moltiplica per l’aliquota IVS del 33%. Di conseguenza più è alta la retribuzione percepita e maggiore è il costo da pagare per il riscatto di ogni anno non lavorato.
Ci sono però delle condizioni ulteriori da soddisfare per poter ricorrere alla pace contributiva: intanto questa misura è riservata esclusivamente ai lavoratori che rientrano interamente sotto il calcolo della pensione con sistema contributivo, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. Inoltre i periodi oggetto di riscatto – che non possono superare il limite di cinque anni e non per forza devono essere continuativi – non devono essere già coperti da contribuzione figurativa né tanto meno accreditata ad altro titolo. Non si può ricorrere alla pace contributiva neppure per quei periodi lavorati ma per i quali il datore di lavoro non ha provveduto a versare la contribuzione prevista.
Dopo aver chiarito quando si può ricorrere alla pace contributiva, con maggiori dettagli che li trovate nella nostra guida dedicata, è il momento di vedere quando conviene farlo. Per capirlo ci sono diversi fattori da prendere in considerazione, vediamo quali.
Pensione, pace contributiva: quando conviene?
Come prima cosa è bene ricordare che non avete molto tempo per decidere se ricorrere o meno alla pace contributiva. Per il momento, infatti, questa misura è in scadenza il 31 dicembre 2021, quindi salvo una proroga non si potrà esercitare questo diritto dopo la suddetta data.
Ma per quale motivo bisognerebbe ricorrere alla pace contributiva? I vantaggidi questa misura sono due: da una parte riscattando fino ad un massimo di cinque anni di contributi e incrementando la propria posizione contributiva è possibile raggiungere più velocemente il diritto alla pensione.
Ci sono delle forme di accesso alla pensione – come la pensione anticipata, Quota 41 e Quota 100 – che “premiano” coloro che hanno maturato molti anni di contributi consentendo loro di smettere di lavorare prima del raggiungimento dell’età pensionabile, oggi pari a 67 anni ma che in futuro potrebbe aumentare per effetto dei prossimi adeguamenti con le speranze di vita.
Quindi se volete “investire” nel vostro futuro e pensate che questi cinque anni di contributi potrebbero esservi utili per anticipare l’accesso alla pensione vi consigliamo di ricorrere alla pace contributiva, ma solo quando il costo – di cui vi parleremo di seguito – non è eccessivamente alto.
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Com’è tassata la pensione: aliquote Irpef, addizionali regionali e comunali
La pensione, così come lo stipendio, è tassata: sull’importo lordo dell’assegno si applicano le aliquote Irpef più le addizionali regionali e comunali. No tax area per i redditi inferiori agli 8.125,00€.
ùAnche la pensione – ma non quella “di cittadinanza” – è soggetta a tassazione: bisogna quindi distinguere l’importo lordo da quello netto (qui le informazioni su come calcolarlo).
Questo perché la pensione è considerata al pari di un reddito da lavoro dipendente e di conseguenza, così come per lo stipendio, la sottopone ad una serie di tassazioni. Ecco perché ogni mese una buona parte della vostra pensione viene “trattenuta” dal Fisco, rendendo l’importo ancora più esiguo di quanto non lo sia già.
Solo in un caso la pensione è esentasse: per tutelare coloro che percepiscono una pensione molto bassa, infatti, è stata introdotta una no tax area al di sotto della quale non si applicano le aliquote Irpef. Introdotta nel 2017, si parla di no tax area per coloro che hanno un reddito annuo di pensione inferiore agli 8.125€.
Ma quali sono le tasse che si applicano sulla pensione? Abbiamo le aliquote Irpef, uguali per tutti; quindi, così come il reddito da lavoro dipendente, l’Inps sostituendosi al fisco effettua sulla pensione lorda una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, la cosiddetta Irpef.
Anche per quanto riguarda la pensione la tassazione viene calcolata sulla base di aliquote proporzionali suddivise in scaglioni di reddito (più questo è elevato e maggiore sarà l’aliquota applicata).
Alle aliquote Irpef si aggiungono le addizionali regionali e comunali che – come si può intuire dal nome – variano a seconda della zona di residenza. È però possibile ridurre il peso delle tasse grazie alle detrazioni del reddito, con le quali è possibile ridurre l’Irpef.
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