Bonus casa 2019, al via la comunicazione ENEA per ecobonus e ristrutturazioni
Bonus casa 2019, sono online i siti ENEA per effettuare la comunicazione per l’ecobonus e le ristrutturazioni i cui lavori si sono conclusi dal 1° gennaio in poi. I 90 giorni per l’invio decorrono dall’11 marzo per gli interventi già completati.
Bonus casa 2019, parte la comunicazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio finalizzata all’accesso alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ecobonus e ristrutturazioni.
A partire dalla data di pubblicazione del sito ENEA per l’invio dei dati si avranno a disposizione 90 giorni di tempoche, per i lavori già conclusi, decorrono dall’11 marzo.
La prima scadenza da rispettare è quindi fissata al mese di giugno, mentre per i lavori conclusi a partire dal 12 marzo in poi sarà necessario considerare i 90 giorni effettivi.
Sono due diversi i siti pubblicati dall’ENEA per la comunicazione di ecobonus e bonus ristrutturazioni, quest’ultimo denominato come bonus casa 2019 ai fini della trasmissione dei dati, e che ricomprende tutte le spese ammesse alla detrazione del 50% che comportano anche un risparmio energetico.
Non solo le ristrutturazioni, ma anche le spese relative all’acquisto di elettrodomestici e che rientrano nel cosiddetto bonus mobili.
Bonus casa 2019, al via la comunicazione ENEA per ecobonus e ristrutturazioni
La comunicazione ENEA per i lavori ammessi al bonus casa 2019 dovrà essere effettuata accedendo ai due diversi portali predisposti rispettivamente per le spese che rientrano nell’ecobonus e per quelle che, invece, rientrano nel bonus ristrutturazioni e mobili.
I due siti ENEA sono stati pubblicati l’11 marzo 2019 e sono raggiungibili ai seguenti indirizzi:
- https://ecobonus2019.enea.it , portale per la comunicazione ENEAfinalizzata alla detrazione delle spese per il risparmio energetico;
- https://bonuscasa2019.enea.it , portale per la detrazione delle spese di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico e degli elettrodomestici ammessi al bonus del 50%, comunicazione avviata dal 2018.
Per i lavori la cui data di conclusione decorre dal 1° gennaio 2019 in poi, l’ENEA ha messo a punto anche un portale unico, dal quale oltre a poter trasmettere la comunicazione, è possibile anche consultare e scaricare i relativi documenti di approfondimento, ovvero:
- Elenco degli interventi
- “Guida rapida”
- “Vademecum”
- Risposte alle domande più frequenti (FAQ)
- Guide dell’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione ENEA ecobonus e ristrutturazioni 2019: scadenza 90 giorni dall’11 marzo
Come sopra anticipato, la scadenza canonica dei 90 giorni per l’invio della comunicazione ENEA dei lavori conclusi nel 2019 dovrà essere calcolata considerando come data di partenza quella dell’11 marzo.
Così come stabilito anche negli scorsi anni, il termine per l’invio decorre dalla data di messa online del sito per la trasmissione e la prima scadenza da considerare slitta quindi a giugno per tutti coloro che avessero concluso lavori di risparmio energetico dal 1° gennaio 2019 e fino all’11 marzo.
Per agevolare i cittadini inoltre l’ENEA ha predisposto un servizio di consulenza tecnica online. La “finestra per il cittadino” sarà attiva il lunedì (dalle 12.00 alle15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina www.acs.enea.it/contatti e consentirà di trasmettere quesiti e richiedere chiarimenti.
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Bonus prima casa 2019: agevolazioni per comprare e requisiti
Bonus e agevolazioni prima casa 2019 per comprare l’abitazione principale: facciamo il punto su regole, requisiti previsti e quando gli incentivi si applicano anche per la seconda casa.
Bonus e agevolazioni prima casaanche nel 2019 per chi vuole comprare l’abitazione principale.
Nelle righe che seguono forniremo una guida completa alle agevolazioni sulla prima casa, analizzando tutte le regole previste e i requisiti stabiliti per richiedere la riduzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dell’IVA.
La casa resta protagonista indiscussa di sconti e agevolazioni fiscali e il pacchetto di bonus in vigore nel 2019 conferma i vantaggi previsti per chi compra o decide di ristrutturare e migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile.
In merito al bonus prima casa, la normativa relativa alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni sull’acquisto non è cambiata ma è stata interessata da una serie di novità giurisprudenziali che ne hanno riconosciuto il diritto anche nel caso di acquisto di una seconda casa.
Ad esempio, ne ha diritto anche chi è già proprietario di un immobileritenuto non idoneo a soddisfare le esigenze della famiglia, perché affittato e quindi inutilizzabile o perché inagibile.
Di seguito le regole passo per passo su quando si può richiedere il bonus per comprare casa nel 2019, agevolazione che consente di risparmiare sulle imposte dovute in sede di stipula dell’atto di acquisto dal notaio.
Ricordiamo sin da subito che non è necessario fare domanda ma che il diritto all’agevolazione sarà riconosciuto direttamente dal notaio.
Bonus prima casa 2019
- Tutte le agevolazioni per comprare l’abitazione principale
- Chi può richiedere il bonus prima casa, requisiti
- Dove deve trovarsi l’immobile, residenza e obbligo trasferimento
- Bonus prima casa se si è già proprietari di un immobile
- Quando spetta il bonus prima casa
- Bonus anche per la seconda casa
- Revoca bonus e recupero imposte
- Guida per l’acquisto della casa dell’Agenzia delle Entrate
Ecco passo per passo requisiti e regole per l’accesso al bonus e alle agevolazioni prima casa nel 2019.
Bonus prima casa 2019: tutte le agevolazioni per comprare l’abitazione principale
Per spiegare in cosa consiste l’incentivo per chi vuole acquistare l’abitazione principale vediamo subito quali sono le agevolazioni riconosciute con il bonus prima casa 2019:
- Riduzione dell’Iva dal 10% al 4%: è rivolto ai contribuenti che acquistano casa direttamente dall’impresa costruttrice, pagando in misura fissa 200 euro per imposta ipotecaria e catastale;
- Acquisti per successioni o donazioni: si applicano imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero 200 euro;
- Imposta di registro al 2%: per gli acquisti da privati è prevista la riduzione dell’imposta di registro. In base a quanto stabilito, il bonus prima casa 2019 per acquisti da privati permetterà di pagare l’imposta in oggetto sul valore catastale dell’immobile, sulla base del principio prezzo/valore. Imposta catastale e ipotecaria ammontano in questo caso a 50 euro;
- Credito d’imposta: il bonus prima casa per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni prevede la possibilità di sottrarre l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto della precedente abitazione.
Ecco le imposte dovute con il bonus prima casa 2019 in un utile schema riepilogativo:
VENDITORE | IMPOSTE DOVUTE | Importo |
---|---|---|
PRIVATO o IMPRESA (con vendita esente da Iva) | REGISTRO | 2% (con un minimo di 1.000 euro) |
IPOTECARIA | 50 euro | |
CATASTALE | 50 euro | |
IMPRESA (con vendita soggetta a Iva) | IVA | 4% |
REGISTRO | 200 euro | |
IPOTECARIA | 200 euro | |
CATASTALE | 200 euro |
Si ricorda inoltre che per gli acquisti effettuati da agenzie immobiliari è prevista una detrazione Irpef di importo pari al 19% ed entro il limite di 1.000 euro e, inoltre, sarà possibile portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo con la dichiarazione dei redditi.
Chi può richiedere il bonus prima casa 2019: i requisiti
Per poter richiedere il bonus prima casa nel 2019 sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:
- non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno;
- non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
- non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.
Analizziamo punto per punto i requisiti necessari.
Dove deve trovarsi l’immobile: residenza o obbligo di trasferimento
Per beneficiare del bonus prima casa l’abitazione acquistata deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente è residente.
Se la residenza è altrove, è necessario trasferirsi entro 18 mesi dall’acquistoe nell’atto di acquisto bisognerà dichiarare di voler effettuare il cambio di residenza.
Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al comune la dichiarazione di trasferimento.
Non sempre è necessario spostare la residenza per beneficiare delle agevolazioni.
Come sopra anticipato, non è necessario il trasferimento qualora la casa acquistata con i benefici nel 2019 si trovi:
- nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive);
- nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.
Inoltre, non è obbligato al trasferimento il personale delle Forze Armate e di Polizia.
Bonus prima casa quando si è già proprietari di un immobile
Come abbiamo precedentemente ricordato il bonus potrà essere utilizzato anche dai contribuenti che già hanno una casa, ma il vincolo è la vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro 12 mesi dal nuovo acquisto.
L’impegno a vendere l’immobile posseduto dovrà risultare nell’atto di acquisto (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione).
Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere
l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perde il bonus prima casa e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30% (sanabile con ravvedimento operoso).
Ecco come usufruire del bonus prima casa 2019 su un nuovo acquisto quando si è già proprietari di un’abitazione acquistata con o senza le agevolazioni:
VECCHIA CASA ACQUISTATA | UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA | IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO |
---|---|---|
CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA | stesso comune in cui si trova la nuova casa da acquistare o qualsiasi comune del territorio nazionale | SI se entro un anno si vende la vecchia abitazione |
SENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA | stesso comune in cui si trova la nuova casa da acquistare | NO (per avere le agevolazioni è necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova) |
comune diverso da quello in cui si trova la casa da acquistare | SI non è necessario vendere la casa di cui si è già proprietari |
Quando spetta il bonus prima casa
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste è importante che anche la casa acquistata rispetti specifici requisiti.
La legge prevede infatti che il bonus prima casa spetti esclusivamente per gli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
È comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.
Il bonus prima casa non spetta, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Bonus anche per la seconda casa a specifiche condizioni
Come sopra anticipato, sebbene la normativa di riferimento non abbia subito modifiche nel corso degli anni, è stata la Giurisprudenza ad estendere il bonus anche per l’acquisto della seconda casa, a specifiche condizioni.
Tra queste vi è una recente sentenza, datata il 2 febbraio 2018, che prevede la possibilità di beneficiare del bonus anche per la seconda casa quando quella acquistata precedentemente risulti “inidonea”.
Si tratta ad esempio dei casi di inidoneità soggettiva, ovvero quando la casa precedentemente acquistata non può più soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia o di inidoneità oggettiva, come nel caso di immobile dato in affitto e che quindi non può essere utilizzato dal proprietario in quanto sottoposto a vincolo giuridico (come disposto dalla Cassazione con successiva sentenza del 27 luglio 2018).
Anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017 ha chiarito un’importante novità: il bonus prima casa può essere richiesto una seconda volta nel caso di immobile già acquistato con le agevolazioni previste ma di seguito dichiarato inagibile.
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Pensione invalidità civile 2019: importo, requisiti e come fare domanda
Pensione di invalidità civile 2019: ecco l’importo riconosciuto dall’INPS agli inabili al 100 per cento, i requisti richiesti e come fare domanda. Non c’è l’aumento automatico a 780 euro nel decreto sul reddito di cittadinanza.
Pensione di invalidità civile 2019: l’importo dell’assegno mensile per gli inabili al 100 per cento sarà pari a 285,66 euro al mese, nel rispetto dei requisiti indicati dall’INPS.
La pensione di invalidità è l’assegno mensile erogato ai soggetti per i quali è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa al 100 per cento e agli invalidi totali che si trovano in uno stato di bisogno economico.
Per aver diritto alla prestazione è quindi necessario rispettare due categorie di requisiti, sanitari e di reddito da accertare nel corso dell’iter di presentazione della domanda INPS.
Per il 2019 sia l’importo della pensione di invalidità che i requisiti di reddito per accedervi hanno subito un lieve aumento, senza tuttavia rilevanti novità rispetto agli scorsi anni.
Proseguendo con la rassegna delle agevolazioni economiche riconosciute ai soggetti con disabilità, facciamo di seguito il punto su tutte le istruzioni pratiche per richiedere la pensione di invalidità INPS.
Pensione invalidità civile 2019: requisiti e chi può fare domanda
La pensione di invalidità è riconosciuta ai soggetti con inabilità al lavoro totale e permanente. Si tratta del sussidio economico per gli invalidi totali(percentuale del 100 per cento) in stato di bisogno economico, che si affianca all’assegno mensile riconosciuto agli invalidi parziali (percentuale dal 74% al 99%).
Per poter fare domanda INPS è necessario rispettare specifici requisiti, accanto a quelli sanitari per i quali sarà necessario sottoporsi ad una visita specifica.
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Imprese individuali, 2 su 5 chiudono nei primi 5 anni
Imprese individuali con alto tasso di chiusura nei primi 5 anni di attività. Solo 3 su 5 sopravvivono e sono pochi quelli che riaprono la saracinesca e si rimettono in campo dopo il fallimento. La fotografia di Unioncamere.
Imprese individuali, alto tasso di chiusura nei primi anni dalla nascita di nuove attività: sono solo tre su cinque quelle che sopravvivono e sono pochi quelli che dopo il fallimento riaprono saracinesca.
L’amara fotografia viene fornita da Unioncamere sulla base dei dati di apertura e chiusura di imprese individuali nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018.
Di 235.985 imprese individuali nate nel 2014 sono state 88.184 quelle cessate entro il 30 giugno 2018 e, di queste, 48.377 entro il 2015. Ma sono molte le iniziative imprenditoriali che non superano il primo anno di età, solo nel 2014 sono nate e morte 20.538 imprese.
Difficile poi che dopo un fallimento si decide di rimettersi in gioco e soltanto il 5% di chi non ce la fa a sopravvivere ai primi anni di avvio dell’attività decide di rimettersi in gioco rialzando la saracinesca.
A dispetto delle aspettative è il Sud a mostrarsi più resiliente e la Basilicata è la regione dove si registra il minor tasso di chiusure di imprese individuali nei primi cinque anni di attività. Al Nord, invece, i più caparbi che ritentano la carta dell’imprenditorialità.
Imprese individuali: solo 3 su 5 superano i 5 anni di vita La metà delle chiusure a due anni dalla nascita
È il turismo il settore dove si registra il più alto tasso di chiusure di imprese individuali nei primi anni dalla nascita. Il 43% delle imprese chiude entro i primi anni. A seguire c’è il settore dei servizi alla persona (40,1%) e dell’assicurazione e credito (39,6%).
Nonostante il fenomeno fotografato da Unioncamere sia comune sia al Nord che al Sud, emerge che le imprese individuali più resilienti sono quelle del Meridione.
Sono quelle lucane le più resilienti (30,5% non supera il primo quinquennio), seguite dalle sarde (30,7%) e dalle trentine (31,3%). Al contrario, il tasso di chiusura più elevato si registra al Nord: in testa vi è l’Emilia Romagna (40% di chiusure), seguita da Toscana (39,9%) e Piemonte(39,5%).
Diversa è tuttavia la reazione in caso di chiusura: sono al Nord gli imprenditori pià temerari che puntano sulla carte dell’imprenditorialità
Al nord gli imprenditori più temerari
Interessante è uno degli aspetti sottolineato da Unioncamere: la percentuale inferiore di chiusure al Sud e nelle Isole potrebbe essere motivata dal fatto che è in questi territori che la via dell’impresa e del lavoro autonomo rappresenta spesso l’unica prospettiva lavorativa.
Fare impresa diventa quindi per molti l’unica possibilità di guadagno per chi vive al Sud e, in caso di chiusura, è difficile che ci si rimetta in proprio.
Viceversa nelle regioni del Centro-Nord emerge una maggiore propensione a ritentare la carta dell’imprenditorialità: i più audaci sono i titolari della Valle D’Aosta (9,8%), Lombardia (8,2%) e Veneto (7,1%).
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Detrazione IVA fatture 2018 ricevute nel 2019: chiarimenti delle Entrate
Detrazione IVA fatture emesse con data 2018 ma trasmesse nel 2019: ecco le istruzioni e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno del CNDCEC del 15 gennaio.
Detrazione IVA fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su uno dei temi più discussi del periodo.
Le indicazioni in merito sono state fornite nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC e da Fondazione Nazionale Commercialisti il 15 gennaio 2019.
La gestione delle fatture emesse con data 2018 ma consegnate nei primi giorni di gennaio del 2019 ha creato non pochi dubbi e la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate era particolarmente attesa tenuto conto che domani scade il termine per la liquidazione dell’IVA del mese di dicembre per i contribuenti mensili.
Il diritto alla detrazione IVA parte dalla data in cui il documento entra nell’effettiva disponibilità del contribuente, ovvero dalla data di trasmissione/ricezione.
Pertanto, nel caso di fattura datata 2018 ma ricevuta nel 2019 l’imposta diventerà detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (in scadenza il 16 febbraio 2019 per i mensili e il 16 maggio per i trimestrali).
Pertanto, nel caso di fattura datata 2018 ma ricevuta nel 2019 l’imposta diventerà detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (in scadenza il 16 febbraio 2019 per i mensili e il 16 maggio per i trimestrali).
Detrazione IVA fatture 2018 ricevute nel 2019: chiarimenti delle Entrate
Nel caso di fattura datata dicembre 2018 ma ricevuta a gennaio 2019 l’IVA diventa detraibile in considerazione della data di ricezione.
Riepilogando, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- se la fattura relativa ad operazioni di dicembre 2018 è trasmessa nello stesso mese, l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione del mese (scadenza 16 gennaio 2019 per i mensili e 16 marzo, subito dopo la dichiarazione annuale, per i trimestrali);
- se la fattura emessa nel 2018 è trasmessa gennaio 2019 l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione di gennaio (scadenza 16 febbraio per i mensili e 16 maggio per i trimestrali).
Sempre in merito alle fatture di fine anno, l’Agenzia delle Entrate rassicura che potranno essere gestite in maniera analogica e che in caso di ritardi non è prevista l’applicazione di sanzioni.
Anche in questo caso, alle regole relative alle sanzioni sulle fatture elettroniche si affianca il periodo di tolleranza previsto dal Decreto Legge n. 119/2018:
- le fatture potranno essere emesse entro il termine di liquidazione IVA fino a giugno 2019 (settembre per i mensili);
- a partire dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
La disapplicazione delle sanzioni prevista dal decreto fiscale è in vigore dal 1° gennaio 2019.
Ma l’Agenzia delle Entrate rassicura.
Nonostante le fatture di fine 2018 non rientrino in questo termine di tolleranza, già la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva assicurato la non sanzionabilità in caso di minimo ritardo.
La data da indicare in fattura dovrà essere quella relativa all’effettuazione dell’operazione (cessione del bene o pagamento per le prestazioni di servizi), secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972 (le modifiche introdotte dal DL fiscale 119/2018 saranno operative dal mese di luglio 2019).
Operatori sanitari: divieto di fatturazione elettronica
Il convegno organizzato dal CNDCEC è stato l’occasione per chiarire anche le regole previste per gli operatori sanitari ed i loro obblighi in materia di fattura elettronica.
L’accavallarsi di norme nell’ultimo lasso del mese di dicembre 2018 non ha consentito a tutti di intercettare la modifica alle regole per gli operatori sanitari in relazione ai dati da trasmettere al sistema TS.
La novità principale è quella prevista dalla Legge di Bilancio 2019, la quale stabilisce che per le operazioni per le quali si deve trasmettere il dato al sistema TS c’è il divieto di emissione della fattura elettronica.
Attenzione: non per le operazioni trasmesse (e quindi quelle per le quali non è stato espressa l’opposizione all’invio da parte del contribuente) ma per tutte quelle rientranti nel perimetro dei dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria.
Quindi indipendentemente dall’assenso o meno di trasmissione delle fatture al sistema TS, queste fatture non devono essere inviate elettronicamente.
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Certificazione Unica 2019: scadenza, modello e istruzioni
CU 2019, certificazione unica (ex modello CUD): tutte le informazioni su scadenza per l’invio del modello, istruzioni e novità. Ecco tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
CU 2019: scadenza in arrivo per la certificazione unica, l’ex modello CUD.
Tutti i dettagli in merito sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento dello scorso 15 gennaio, ha reso note le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica delle certificazione unica 2019.
I datori di lavoro dovranno rispettare la scadenza del 7 marzo per l’invio dei dati necessari ai fini della predisposizione del 730 precompilato.
Doppia (o meglio dire tripla) scadenza per la CU 2019, l’ex modello CUD:
- l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuato entro il 7 marzo;
- il 31 marzo 2019 è il termine per la consegna al lavoratore;
- viene confermato al 31 ottobre (insieme al modello 779/2019) l’invio delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Tra le novità che riguardano la certificazione unica 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma l’inserimento di un rigo ad hoc dedicato al credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai soggetti che hanno richiesto il prestito per l’Ape volontaria.
Tutti i dettagli nel modello di certificazione unica CU 2019 che di seguito si allega, con le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e le specifiche tecniche per l’invio telematico.

Agenzia delle Entrate – provvedimento 15 gennaio 2019Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Certificazione Unica 2019: modello CU e istruzioni
Con il provvedimento del 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, accanto al modello di CU 2018 e CU sintetica, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio da effettuare entro la consueta scadenza.

Modello certificazione unica 2019Scarica il modello di CU 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Modello Certificazione Unica sintetica 2019Scarica il modello di CU sintetico 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Istruzioni certificazione unica 2019Scarica le istruzioni per la compilazione della certificazione unica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Specifiche tecniche trasmissione telematica della CU 2019Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione Unica 2019 per i redditi di lavoro dipendente/assimilati, di lavoro autonomo/provvigioni e diversi e locazioni brevi
Così come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello di CU 2019, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’ex CUD dovrà essere effettuato entro la scadenza del 7 marzo per tutti i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi che saranno inseriti all’interno del modello 730 precompilato.
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Esenzione Canone Rai 2019: come fare domanda, ecco la guida completa
Canone RAI: guida completa all’esenzione 2019.
Come ottenere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2019.
Anche per l’anno in corso non cambia il perimetro di soggetti esonerati dal versamento dei 90 euro di tassa per l’abbonamento TV.
Chi non possiede una televisionein casa, così come gli anziani di età superiore ai 75 anni, potrà presentare il modulo di domanda per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai anche nel 2019.
Prima di scendere del dettaglio e vedere tutte le regole e le scadenze previste è bene partire da un chiarimento: nella Legge di Bilancio 2019 non è stato approvato l’emendamento che estendeva l’esonero anche ai disabili ai sensi della legge 104.
Anche nel 2019 sarà quindi necessario pagare il canone Tv di 90 euro, con addebito diretto in bolletta, salvo i casi in cui non si rientri negli ulteriori casi di esenzione. Ad oggi non pagano la tassa per l’abbonamento alla TV gli anziani con reddito basso, nonché gli invalidi civili e altri soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Facciamo il punto nelle righe che seguono su tutti i casi di esenzione dal canone Rai 2019, con i moduli per fare domanda e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Esenzione canone RAI 2019
- Tutti i casi di esonero e chi non paga
- Esenzione canone Rai anziani over 75 anni: limiti di reddito e domanda
- Esenzione per non detenzione di TV
- Scadenza e come fare domanda di esenzione
- Come inviare la richiesta di esonero
- Esonero canone RAI per nuova utenza elettrica
- Esenzione per la seconda casa: come evitare il doppio addebito
Nelle righe che seguono tutte le istruzioni per beneficiare dell’esonero.
Esenzione canone Rai 2019: tutti i casi di esonero e chi non paga
La novità di cui sopra relativa ai disabili tutelati ai sensi della legge 104 non è rientrata nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2019.
Intanto, in attesa di ulteriori novità che potrebbero arrivare nel corso dell’anno, si ricorda che sono già oggi previste alcuni casi in cui non si paga il canone Tv ma per i quali è necessario inviare il modulo di esonero all’Agenzia delle Entrate entro specifiche scadenze.
Ecco l’elenco completo di chi non paga la tassa sull’abbonamento TV:
- Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
- Invalidi civili degenti in un casa di riposo;
- Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
- Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.
In questi casi sarà infatti possibile evitare l’addebito in bolletta del canone Rai e risparmiare i 90 euro, ripartiti in 10 rate, che sono richiesti a tutti coloro che detengono non solo una televisione in casa ma anche qualsiasi dispositivo ritenuto idoneo alla ricezione.
Scendiamo nel dettaglio e analizziamo di seguito le diverse regole e scadenze previste per beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Tv 2019.
Esenzione canone Rai anziani over 75 anni: limiti di reddito e come fare domanda
Per gli anziani di età pari o superiore a 75 anni l’esenzione dal pagamento del canone Rai è prevista nel caso di reddito fino ad 8.000 euro.
Per presentare domanda bisognerà anche in questo caso presentare la dichiarazione sostitutiva nelle seguenti modalità:
- presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- spedirla con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: “Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino.”
La domanda di esonero per reddito da parte degli anziani deve essere presentata, insieme ad un documento di identità secondo le seguenti scadenze:
- il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno
- il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.
Non bisogna presentare domanda ogni anno nel caso in cui si continui ad aver diritto all’esonero mentre, se si perdono i requisiti, sarà necessario versare il canone.
I modelli da utilizzare per la domanda di esonero dal canone TV nel 2019sono i seguenti:

Domanda esonero canone RAI over 75Modulo di dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento dei 90 euro di canone TV

Domanda rimborso canone RAIScarica il modulo di domanda per richiedere il rimborso del canone Rai in caso di errato addebito dei 90 euro in bolletta
Esenzione canone Rai 2019: domanda non detenzione TV
Per ragioni ovvie, anche chi non possiede la televisione ed altri apparecchi idonei a ricevere i programmi televisivi non paga i 90 euro di canone Rai.
Per richiedere l’esenzione canone Rai 2019 è necessario presentare domanda utilizzando il modulo di dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Possono disdire l’abbonamento alla Tv e non vedersi addebitare l’importo del canone Rai in bolletta tutti i contribuenti che, seppur titolari di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non hanno in casa nessun apparecchio televisivo.
Si allega di seguito il modulo di dichiarazione sostitutiva di non detenzionepubblicato nel 2018 e che dovrebbe essere valido anche per il 2019:

Modulo esenzione canone RaiScarica il modulo di dichiarazione di non detenzione TV da inviare all’Agenzia delle Entrate
Nel caso di non possesso di apparecchi televisivi bisognerà compilare il Quadro A del modello dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenza e modalità di presentazione modulo esenzione canone Rai 2019
Il modulo per richiedere l’esenzione canone Rai 2019 deve essere presentato entro il 31 gennaio per non vedersi addebitare l’importo della tassa per l’abbonamento tv per tutto l’anno.
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Disabili, dall’accompagnamento all’invalidità: guida agli assegni INPS
Disabili, guida completa agli assegni economici INPS: dall’accompagnamento fino alla pensione di invalidità, ecco tutte le agevolazioni previste con o senza legge 104.
Le prestazioni economiche e gli assegni INPS per disabili e invalidi sono spesso oggetto di dubbi e confusione, soprattutto per quelli riconosciuti ai soggetti ai quali è stato accertato un handicap ai sensi della legge 104.
In molti si chiedono se la persona con handicap connotato da gravità ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3 abbia il diritto di fare domanda per l’assegno di accompagnamento o per la pensione di invalidità.
Abbiamo già avuto modo di chiarire che non sempre con la legge 104 si ha diritto ad assegni o prestazioni economiche dell’INPS riconosciute agli invalidi civili, e che per il riconoscimento dell’inabilità da lavoro è necessario superare una visita apposita.
Sono tuttavia molti i casi in cui chi ha diritto ai benefici della legge 104 può anche richiedere aiuti economici all’INPS, ed è per questo che nel filone degli approfondimenti legati ai diritti riconosciuti ai disabili è necessario fornire alcune istruzioni sulle agevolazioni economiche, dall’indennità di accompagnamento fino alla pensione o all’assegno di invalidità.
Nelle righe che seguono forniremo ai lettori una guida completa alle prestazioni economiche per disabili ed invalidi.
Disabili, guida a prestazioni ed assegni INPS
- Differenza tra handicap legge 104 e invalidità
- Visita unica per invalidità e riconoscimento legge 104
- Tabella percentuali invalidità e benefici economici
- Indennità di accompagnamento
- Assegno mensile di invalidità
- Pensione di invalidità
- Indennità mensile di frequenza
- Esenzione spese sanitarie
Partiamo tuttavia da una premessa importante: qual è la differenza tra handicap e invalidità?
Disabili, differenza tra handicap legge 104 e invalidità
Invalidità civile e lo stato di handicap di cui alla legge 104 sono due cose ben distinte e che danno diritto ad agevolazioni fiscali, economiche e sul lavoro differenti.
Partiamo dalla definizione necessaria per capire qual è la differenza tra legge 104 e invalidità:
- l’invalido civile è un soggetto che, a causa di una malattia o menomazione, subisce una riduzione della sua capacità lavorativa. Agli invalidi civili è attribuita una percentuale di riduzione che deve basarsi anche sull’importanza che riveste, nell’attività lavorativa, il danno subito;
- lo stato di handicap, previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Già da queste due definizioni è chiaro qual è la differenza tra invalidità civile e handicap. La disabilità può avere diverse caratteristiche ma nel primo caso riguarda il grado di capacità lavorativa del soggetto mentre la valutazione richiesta per il riconoscimento dei benefici della legge 104 è molto più complessa e multifattoriale.
Proprio per via delle differenze il riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap della legge 104 prevede due diverse visite di accertamento, in quanto per l’appunto sono richieste competenze differenti alla commissione medica INPS.
Può capitare ad esempio che pur essendo riconosciuta un’invalidità civile di percentuale pari al 100% non sia riconosciuto lo stato di handicap grave (quello che prevede l’accesso ai benefici della legge 104, tra cui permessi e congedi), così come è frequente anche il caso contrario.
Visita unica per invalidità civile e accertamento legge 104
Ottenere l’invalidità civile e il riconoscimento della situazione di handicapprevede quindi due diverse visite e per l’accesso alle prestazioni economiche INPS non basta che nel verbale della commissione medica sia indicato il riferimento alla legge 104, art. 3 comma 3.
La procedura per richiedere il riconoscimento della disabilità è tuttavia simile in tutte e due i casi ed è per questo che l’articolo 6 della Legge numero 80/2006 ha previsto la possibilità di fare un’unica visita per l’accertamento di ambedue gli stati (invalidità civile ed handicap legge 104).
Ricordiamo che soltanto l’invalidità civile dà diritto a beneficiare di prestazioni economiche mentre con la legge 104 si ha diritto ad altre agevolazioni (non monetarie).
Al termine della visita medica, la commissione redigerà un verbale elettronico da inviare all’INPS ma l’esito dell’accertamento (con la percentuale di invalidità riconosciuta e il diritto ai benefici della legge 104) sarà inviato soltanto dopo 4 mesi.
È questo il momento a partire dal quale sarà necessario informarsi su quali sono le prestazioni economiche riconosciute in base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta.
Scendiamo ora nel dettaglio per analizzare tutti gli assegni previsti caso per caso.
Tabella percentuali invalidità e benefici economici
Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:
Percentuale di invalidità | Benefici ottenibili |
---|---|
fino al 33% | Nessun riconoscimento |
dal 46% | Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata |
dal 33% al 73% | Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali |
dal 66% | Esenzione ticket sanitario |
Dal 74% al 100% | Prestazioni economiche |
Se il grado di invalidità riconosciuto dalla commissione medica è compreso tra il 74% e il 100%, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi.
Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e di reddito sono:
- Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili:
- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.
- Per i sordi:
- pensione;
- indennità di comunicazione.
Analizziamo di seguito quelle principali, rimandando al sito INPS per ulteriori approfondimenti.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili al 100% residenti in Italia, senza limiti di reddito e senza limiti relativi all’età.
L’accompagnamento è riconosciuto ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per il 2019 l’importo dell’indennità è di 517,84 euro al mese.
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Assegno mensile di assistenza con invalidità civile tra il 74% e il 99%
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica che possono richiedere gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni nel 2019 (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Per l’anno 2019 l’importo dell’assegno è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo riferito al 2018 è invece pari a 4.906,72 euro.
Pensione invalidità civile al 100%
Gli invalidi civili al 100% (totale e permanente inabilità lavorativa), di età compresa tra i 18 e i 67 anni hanno diritto alla pensione di inabilità.
La pensione di invalidità civile è riconosciuta dall’INPS previa presentazione della domanda.
Per l’anno 2019 l’importo della pensione è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Per fare domanda è necessario rispettare un limite di reddito che per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni nel 2019) l’importo della pensione di inabilità civile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale e non è più possibile sottoporre il soggetto alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.
Indennità mensile di frequenza ai minori di 18 anni
Per l’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità). Per il 2019 l’importo è di 285,66 euro mensili e il limite di reddito personale annuo è pari a 4.906,72 euro.
Invalidi civili, esenzione ticket sanitario
Per alcune categorie di invalidi civili la legge prevede anche l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie erogate dal SSN.
Sono esentati dall’obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale:
- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili di oltre 65 anni con una percentuale di menomazione (attribuita, solo per l’assistenza sanitaria, dalla Commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori, l’esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo di almeno un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o che lo sono diventati prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Sono inoltre esonerati:
- gli invalidi di guerra che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta;
- gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi per servizio che appartengono alle categorie dalla prima alla quinta.
I lettori interessati ad ulteriori approfondimenti possono consultare gli articoli pubblicati nella sezione dedicata alla legge 104 e ai diritti delle persone con disabilità.
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Reddito di cittadinanza, così cambia l’ISEE dei genitori single
Reddito di cittadinanza, stretta sui genitori single, non sposati e non conviventi: ecco come cambiano le regole per il calcolo del modello ISEE 2019.
Reddito di cittadinanza con novità importanti per il calcolo dell’ISEEdi genitori single non sposati o conviventi.
La stretta contro i furbetti dell’ISEE continua ed è dai Relatori del Decreto n. 4/2019, all’esame della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Senato, che arriva un emendamento che limita l’accesso al reddito di cittadinanza per i genitori single.
Nel calcolo del modello ISEE del genitore non sposato e non convivente si dovranno considerare anche i redditi nonché il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’altro genitore del figlio.
Le novità in merito ai documenti necessari e ai dati da dichiarare per la presentazione del modello ISEE non si applicheranno qualora l’altro coniuge sia sposato con un’altra persona o abbia altri figli con una persona diversa così come nel caso in cui venga corrisposto un assegno di mantenimento stabilito dal giudice.
L’emendamento, approvato in Commissione, diventerà ovviamente definitivo non appena il testo della legge di conversione sarà approvato in via definitiva anche dalla Camera.
Reddito di cittadinanza, così cambia l’ISEE dei genitori single
La novità in merito alle regole per il calcolo del modello ISEE dei genitori single per il reddito di cittadinanza è parte del pacchetto di emendamentipresentati dai Relatori del decreto n. 4/2019, attualmente all’esame della Camera per la definitiva conversione in legge.
A partire dalla data di effettiva conversione del decreto, il modello ISEE dei genitori non sposati e non conviventi dovrà essere calcolato secondo le stesse regole e presentando gli stessi documenti necessari per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni.
Il riferimento normativo è l’articolo 7 del decreto legislativo n. 153 del 2013, il quale stabilisce che, per il calcolo dell’ISEE il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa comunque parte del nucleo familiare del figlio.
In pratica, anche per la domanda di accesso al reddito di cittadinanza, sarà necessario presentare al CAF o al proprio commercialista i documenti relativi al reddito dell’altro genitore, del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto così come dichiarare eventuali cause ostative per il riconoscimento del beneficio.
Una stretta che, sebbene voluta per contrastare possibili fenomeni di abuso, potrebbe portare alla perdita dei requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza per molti genitori single. Si ricorda infatti che in riferimento al solo valore del modello ISEE, sarà necessario non superare il limite di 9.360 euro.
Reddito di cittadinanza genitori single, quando l’altro genitore non fa parte del nucleo familiare
Non rientra nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore single e del figlio l’altro genitore qualora:
- risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Casi ben specifici che, per il legislatore, risultano idonei a dimostrare che tra i due genitori non vi sono rapporti e che non sussistono rischi di abuso delle norme.
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Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: i chiarimenti AdE
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: nella consulenza giuridica numero 10 del 2019 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla numerazione e sulle modalità di comunicazione rispetto all’emissione del documento fiscale.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul sistema di numerazione dei documenti emessi per ogni produttore e sulle modalità di comunicazione rispetto all’emissione del documento fiscale nella consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019.
Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da una cooperativa agricola, che richiede chiarimenti sull’emissione delle fatture elettroniche per conto dei produttori agricoli soci. In particolare richiama l’attenzione su due punti:
- il sistema da adottare per rispettare la progressività di emissione del documento;
- la possibilità per il cedente di ricevere la fattura emessa per suo contonell’area riservata e per l’acquirente-emittente di comunicarglielo senza utilizzare il Sistema di Interscambio.

Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019Consulenza giuridica – Associazione/Ordine – Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: come numerare e comunicare l’emissione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni da seguire sui punti evidenziati dalla cooperativa agricola con la consulenza giuridica numero 10 del 18 marzo 2019.
Una numerazione progressiva diversa per i singoli soci per rispettare la progressività delle fatture e la possibilità di inviare una mail con allegato copia del file XML e relativa ricevuta di avvenuta consegna per le comunicazioni ai produttori agricoli è in estrema sintesi la risposta fornita alla cooperativa agricola.
Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dalle origini, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo numero 127 del 2015, che stabilisce l’obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.
E ribadisce che l’innovazione tecnologica non cambia l’impianto del sistema di fatturazione: i vari interventi normativi non hanno modificato le previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni. E questo vale anche anche nel caso delle cooperative agricole.
Obbligo fattura elettronica e soci cooperative agricole: le istruzioni da seguire
Il riferimento chiave sul tema è l’articolo 34 del decreto IVA, Regime speciale per i produttori agricoli.
Il comma 7 stabilisce:
“I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 [«prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli», ndr.] agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, le indicazioni da seguire nel caso in cui le operazioni rientrino nel caso indicato dall’articolo 34, comma 7, sono state già fornite più volte: nella pagina dedicata alle FAQ sulla fattura elettronica e nella risposta all’interpello numero 30 del 2019, in cui si chiarisce proprio quale sistema di numerazione adottare.
Il documento del 18 marzo 2019, infatti, ribadisce che:
La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).
E inoltre fornisce le istruzioni operative:
Nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”.
Sulle modalità di comunicazione al produttore agricolo socio rispetto all’emissione della fattura elettronica per suo conto, la consulenza giuridica chiarisce che nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.
In questo caso perché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di averla emessa:
deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Pubblico
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