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Ottobre 12, 2025

Detrazione IVA fatture 2018 ricevute nel 2019: chiarimenti delle Entrate

Detrazione IVA fatture 2018 ricevute nel 2019: chiarimenti delle Entrate

by admin / venerdì, 10 Maggio 2019 / Published in Fisco

Detrazione IVA fatture emesse con data 2018 ma trasmesse nel 2019: ecco le istruzioni e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno del CNDCEC del 15 gennaio.

Detrazione IVA fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su uno dei temi più discussi del periodo.

Le indicazioni in merito sono state fornite nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC e da Fondazione Nazionale Commercialisti il 15 gennaio 2019.

La gestione delle fatture emesse con data 2018 ma consegnate nei primi giorni di gennaio del 2019 ha creato non pochi dubbi e la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate era particolarmente attesa tenuto conto che domani scade il termine per la liquidazione dell’IVA del mese di dicembre per i contribuenti mensili.

Il diritto alla detrazione IVA parte dalla data in cui il documento entra nell’effettiva disponibilità del contribuente, ovvero dalla data di trasmissione/ricezione.

Pertanto, nel caso di fattura datata 2018 ma ricevuta nel 2019 l’imposta diventerà detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (in scadenza il 16 febbraio 2019 per i mensili e il 16 maggio per i trimestrali).

Pertanto, nel caso di fattura datata 2018 ma ricevuta nel 2019 l’imposta diventerà detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio (in scadenza il 16 febbraio 2019 per i mensili e il 16 maggio per i trimestrali).

Detrazione IVA fatture 2018 ricevute nel 2019: chiarimenti delle Entrate

Nel caso di fattura datata dicembre 2018 ma ricevuta a gennaio 2019 l’IVA diventa detraibile in considerazione della data di ricezione.

Riepilogando, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • se la fattura relativa ad operazioni di dicembre 2018 è trasmessa nello stesso mese, l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione del mese (scadenza 16 gennaio 2019 per i mensili e 16 marzo, subito dopo la dichiarazione annuale, per i trimestrali);
  • se la fattura emessa nel 2018 è trasmessa gennaio 2019 l’IVA potrà essere portata in detrazione con la liquidazione di gennaio (scadenza 16 febbraio per i mensili e 16 maggio per i trimestrali).

Sempre in merito alle fatture di fine anno, l’Agenzia delle Entrate rassicura che potranno essere gestite in maniera analogica e che in caso di ritardi non è prevista l’applicazione di sanzioni.

Anche in questo caso, alle regole relative alle sanzioni sulle fatture elettroniche si affianca il periodo di tolleranza previsto dal Decreto Legge n. 119/2018:

  • le fatture potranno essere emesse entro il termine di liquidazione IVA fino a giugno 2019 (settembre per i mensili);
  • a partire dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

La disapplicazione delle sanzioni prevista dal decreto fiscale è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Ma l’Agenzia delle Entrate rassicura.

Nonostante le fatture di fine 2018 non rientrino in questo termine di tolleranza, già la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva assicurato la non sanzionabilità in caso di minimo ritardo.

La data da indicare in fattura dovrà essere quella relativa all’effettuazione dell’operazione (cessione del bene o pagamento per le prestazioni di servizi), secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972 (le modifiche introdotte dal DL fiscale 119/2018 saranno operative dal mese di luglio 2019).

Operatori sanitari: divieto di fatturazione elettronica

Il convegno organizzato dal CNDCEC è stato l’occasione per chiarire anche le regole previste per gli operatori sanitari ed i loro obblighi in materia di fattura elettronica.

L’accavallarsi di norme nell’ultimo lasso del mese di dicembre 2018 non ha consentito a tutti di intercettare la modifica alle regole per gli operatori sanitari in relazione ai dati da trasmettere al sistema TS.

La novità principale è quella prevista dalla Legge di Bilancio 2019, la quale stabilisce che per le operazioni per le quali si deve trasmettere il dato al sistema TS c’è il divieto di emissione della fattura elettronica.

Attenzione: non per le operazioni trasmesse (e quindi quelle per le quali non è stato espressa l’opposizione all’invio da parte del contribuente) ma per tutte quelle rientranti nel perimetro dei dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria.

Quindi indipendentemente dall’assenso o meno di trasmissione delle fatture al sistema TS, queste fatture non devono essere inviate elettronicamente.

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