
Regime forfettario: accesso libero nel 2019, una pioggia di risposte agli interpelli pubblicate il 23 aprile dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cause ostative, che danno vita all’esclusione, ma solo dal 2020.
Regime forfettario: nel 2019l’accesso è libero, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse. Prevista l’esclusione dal 2020 per chi non provvede a mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Il regime forfettario, che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ha subito una rivoluzione con la Legge di Bilancio 2019.
Tra le principali novità, il limite dei ricavi per l’accesso è passato dai 25.000, e fino ai 50.000 in base all’attività svolta, a 65.000 euro per tutti e la causa ostativa sul controllo delle società è diventata più rigida: se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.
Se nel primo caso il ventaglio si è allargato, nel secondo si è ristretto. Il nuovo assetto ha fatto discutere parecchio e ha generato anche una serie di dubbi interpretativi su accesso ed esclusione, che non sono ancora risolti del tutto.
Per questo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti sul tema analizzando caso per caso quando operano le cause ostative e stabilendo i tempi per mettersi in regola, entro la fine del 2019.
Le risposte agli interpelli del 23 aprile 2019, dalla numero 114 alla 127, riguardano casi particolari di specifiche categorie professionali.
Regime forfettario: nel 2019l’accesso è libero, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse. Prevista l’esclusione dal 2020 per chi non provvede a mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Nei primi giorni di vita del nuovo regime forfettario, l’Agenzia dell’Entrate aveva adottato una linea dura, stabilendo che l’accesso era possibile solo per chi aveva operato una cessione di quote societarie che avrebbero potuto precludere l’ingresso entro il 31 dicembre 2018. Un paradosso dal momento che la Manovra è stata approvata il 30 dicembre.
Dopo alcuni mesi l’Agenzia è tornata sui suoi passi con un atteggiamento di maggiore apertura: la circolare numero 9/E ha chiarito che nel 2019 l’accesso è libero.
Nella parte del documento che analizza il vincolo del controllo si legge che, anche se il contribuente è in una condizione che fa scattare la causa ostativa, “lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.
Con la pioggia di interpelli pubblicati il 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti e ha ribadito la posizione assunta con la circolare numero 9/E non solo sul controllo societario ma anche su altre condizioni che causano l’esclusione.
Il regime forfettario, che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ha subito una rivoluzione con la Legge di Bilancio 2019.
Tra le principali novità, il limite dei ricavi per l’accesso è passato dai 25.000, e fino ai 50.000 in base all’attività svolta, a 65.000 euro per tutti e la causa ostativa sul controllo delle società è diventata più rigida: se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.
Se nel primo caso il ventaglio si è allargato, nel secondo si è ristretto. Il nuovo assetto ha fatto discutere parecchio e ha generato anche una serie di dubbi interpretativi su accesso ed esclusione, che non sono ancora risolti del tutto.
Per questo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti sul tema analizzando caso per caso quando operano le cause ostative e stabilendo i tempi per mettersi in regola, entro la fine del 2019.
Le risposte agli interpelli del 23 aprile 2019, dalla numero 114 alla 127, riguardano casi particolari di specifiche categorie professionali.